

Statuto dell’Associazione di volontariato “Lamezia Rifiuti Zero”
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Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede​
1) E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l’Organizzazione di volontariato denominata “Lamezia Rifiuti Zero -Lamezia Zero Waste ” siglabile “LRZ o LZW” con sede legale nel Comune di Lamezia Terme.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
2) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 18
Art. 2 – Scopi e finalità
1) L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo principale di promuovere la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita sociale, politica e culturale della comunità locale, regionale, nazionale/italiana e internazionale, in tal modo contribuendo alla crescita culturale e civile della comunità.
Sono campi specifici di attività dell’Associazione la tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni naturali, ambientali, in particolare rispetto al ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, con l’uso di tutti gli strumenti di comunicazione e con l’uso e la promozione delle tecnologie multimediali ed informatiche, comprese le attività di informazione. Sono comunque potenziali settori di intervento dell’Associazione tutti i campi nei quali possa dispiegarsi una battaglia civile contro ogni forma di intolleranza, di ignoranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di esclusione.
In particolare costituiscono compiti dell’Associazione:
1. Promuovere uno stile di vita sostenibile che tuteli la salute umana e garantisca la sopravvivenza delle generazioni future.
2. Promuovere la riduzione ed il risparmio dei consumi, anche energetici, favorendo il riuso, il riciclo ed il recupero di materia.
3. Promuovere il recupero delle materie prime da tutte le tipologie di rifiuti.
4. Promuovere il progressivo abbandono dell’utilizzo delle discariche e dell’incenerimento a favore dei centri per il recupero delle materie prime e per il compostaggio.
5. Promuovere la disincentivazione della produzione dei materiali non riciclabili a favore di quelli riciclabili grazie ad una corretta progettazione industriale.
6. Promuovere la sostituzione di processi e tecnologie inquinanti con metodologie ad impatto ambientale prossimo allo zero.
7. Promuovere l’obiettivo di garantire a tutti gli esseri viventi un futuro sostenibile basato sulla qualità sociale e ambientale, per la difesa e la valorizzazione dell’ambiente, la tutela dello Stato Laico, dei diritti e della convivenza civile, la sovranità alimentare, per l’allargamento dei diritti di cittadinanza, per la cultura della legalità, per la pace e la non violenza.
Art. 3 – Attività
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
• Organizzare e porre in essere manifestazioni, incontri pubblici e convegni allo scopo di informare e sensibilizzare le cittadinanza al problema del ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla Regione Piemonte, e all’impatto ambientale dei sistemi di smaltimento a combustione, con riferimento alle conseguenze sull’ambiente, sulla salute pubblica e sull’economia.
• Sottoporre le proprie istanze alle istituzioni locali, nazionali e internazionali, anche promuovendo e organizzando referendum popolari, leggi di iniziativa popolare, petizioni, manifestazioni pubbliche con raccolta firme.
• Presentare ricorsi agli organi giudiziari in merito a tematiche ambientali
• Promuovere, realizzare, gestire momenti e percorsi informativi e laboratori, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attinenti o collaterali agli scopi sociali.
• Favorire la tutela e la protezione della salute umana, della natura e dell’ambiente, in particolare rispetto al ciclo di gestione dei rifiuti, anche attraverso campagne informative nelle scuole e nelle strutture civiche, convegni, seminari, e l’organizzazione a fini educativi di giornate di sensibilizzazione inerenti la raccolta differenziata e di riciclo di singole componenti di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
• Promuovere la divulgazione della ricerca scientifica a supporto di una mutua e solidale azione di tutela e prevenzione ambientale e della salute pubblica; divulgazione e diffusione di progetti innovativi, di campagne di monitoraggio sanitario e studi epidemiologici mirati, programmi di campionamento e di rilevazione dati sull’inquinamento ambientale, studi e campagne informative su nuovi modelli di consumo;
• Promuovere l’abbandono dell’attuale metodologia di produzione di energia elettrica e/o termica attraverso la combustione, in favore di sistemi di produzione da fonti rinnovabili e ambientalmente sostenibili anche attraverso campagne di sensibilizzazione, convegni e seminari;
2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione, principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3) L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4) L’associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 4- Patrimonio e risorse economiche
1) Il patrimonio dell’associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2) L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Donazioni e lasciti testamentari;
f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3) L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5) E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
Art. 5 – Soci
1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione
1) L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione
2) Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
3) Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione
4) Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5) La qualità di Socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’associazione;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell’Associazione;
c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto;
d. per causa di morte.
6) L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci
1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
• di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
• i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall’organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
b) I soci sono obbligati:
• all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
• al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei soci;
• Il Consiglio direttivo;
• Il Presidente.
Art. 9 – Assemblea dei Soci
1) L’Assemblea dei soci, l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.
4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere delegato dal Presidente. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
5) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario. della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8) Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9) L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 – Assemblea ordinaria dei Soci
1) L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
4) L’Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
• discute ed approva i programmi di attività;
• elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
• elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
• elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
• approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
• delibera sull’esclusione dei soci;
• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
• delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
• determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
• approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.
5) Le deliberazioni assembleari devono essere inviate a tutti gli associati, pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede, sul sito web dell’associazione e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario
Art. 11 – Assemblea straordinaria dei Soci​
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2)Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12 – Consiglio Direttivo​
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri che durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2) L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
Per tutte le cariche sociali dovrà essere valido che:
1. Non si possono ricoprire più cariche contemporaneamente.
2. Non potranno coprire cariche sociali soci con incarichi politici riconosciuti o che svolgano attività professionali o sociali in conflitto con quanto contenuto in questo statuto.
8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
• attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
• redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
• delibera sulle domande di nuove adesioni;
• sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
• redige il regolamento interno da presentare all’Assemblea dei soci.
• sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
• ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal consigliere delegato dal Presidente
10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei componenti.
11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 13 – Presidente​
1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci,
3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro nominato durante un consiglio Direttivo.
4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14 – Il Collegio dei revisori dei conti​
1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.
3) I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per tre volte consecutive.
4) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
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Art. 15 – Il Collegio dei probiviri
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1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili
3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Art. 16 – Il Presidente onorario​
1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.
2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.
3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall’Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
Art. 17 – Comitati Tecnici
2) Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 18 – Scioglimento​
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
Art. 19 – Norme finali​
1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.